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L'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci dell'AMI nella sua riunione in seconda
convocazione a Scandicci il 19.04.2009 ha approvato il
codice deontologico con due sole
astensioni e nessun voto contrario.
Il testo approvato è il seguente:
Codice Deontologico
AMI
Articolo 1 – Le motivazioni
Il socio AMI, in accordo con gli scopi dell’associazione, si prefigge di
approfondire la propria conoscenza dei minerali, dei giacimenti e processi
genetici correlati, ecc., nonché di promuovere la cultura mineralogica e di
collaborare con le istituzioni scientifiche del settore.
Articolo 2 - Il rispetto; criteri generali di
condotta
Il rispetto delle persone, della natura e del paesaggio, sarà la regola di
condotta di ogni socio nell’ambito delle attività di ricerca e promozione della
cultura mineralogica. Egli porrà cura nel non causare disturbo o danni a
persone, cose, vegetazione e colture, non infastidire o disperdere animali, non
intralciare lavorazioni, non abbandonare rifiuti di alcun genere, non
contaminare sorgenti, specchi e corsi d’acqua e si impegna a non arrecare danni
alle manifestazioni carsiche naturali e ai prodotti di queste. Non causerà
volontariamente alcun danno al materiale raccoglibile, né intraprenderà azioni
pregiudizievoli per l’accessibilità dei siti di ricerca.
Sarà inoltre cura del socio informarsi preventivamente su leggi, regolamenti,
ordinanze, usi, costumi e consuetudini riguardanti la raccolta di minerali nelle
aree di ricerca che intende visitare.
Articolo 3 - La sicurezza
Il socio si impegna a non far correre rischi a sé e/o ad altri, in modo da non
arrecare alcun pregiudizio fisico e/o finanziario a chicchessia. A questo fine
si impegna a tenere un comportamento prudente e giudizioso, a osservare le
istruzioni impartite dai proprietari e/o dagli usufruttuari dei fondi o dagli
enti preposti e a rifondere i danni eventualmente accertati a lui imputabili.
In particolare il socio eviterà comportamenti e azioni che potrebbero favorire
l’insorgere di incendi boschivi, causare instabilità o crolli su pendii, argini
ed altre opere idrauliche, strade, monumenti o altre costruzioni.
Il socio non abbandonerà scavi effettuati, pericolosi per persone o animali,
senza prima provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, e segnalerà
alle autorità competenti eventuali situazioni di grave pericolo incontrate.
Il socio accetta di sollevare da ogni responsabilità i proprietari e gli
usufruttuari dei fondi privati in merito a danni di qualsivoglia natura subiti
dal socio stesso.
Articolo 4 - I mezzi e le misure
I soci prediligono la ricerca e lo scambio come metodo di acquisizione dei
campioni per lo studio e per l'ampliamento della collezione. Nell’ambito della
ricerca sul campo, si impegnano a eseguire prelievi di materiale strettamente
legati agli scopi di cui sopra e ad avvalersi soltanto di mezzi adeguati allo
stato e alla conservazione dei luoghi e comunque attenendosi alle normative
territoriali vigenti in materia.
Articolo 5 - Le scoperte eccezionali
I soci si impegnano a pubblicare e/o segnalare ogni scoperta importante alle
autorità competenti, musei o università. Si impegnano parimenti a segnalare alle
autorità competenti ogni sito mineralogico o geologico di particolare interesse
meritevole di protezione per scopi educativi e scientifici e per essere
tramandato alle future generazioni.
Articolo 6 – I rapporti con le istituzioni e con
gli altri mineralisti
I rapporti dei soci con istituzioni e altri mineralisti saranno sempre
improntati alla massima disponibilità e collaborazione. In particolare il socio
si impegna a verificare e definire correttamente, al meglio delle proprie
possibilità, ogni informazione di carattere mineralogico pubblicata o allegata a
campioni presentati o ceduti a qualsiasi titolo, e in particolare indicare
l’esatta definizione della località di provenienza dei campioni.
Il socio indicherà anche chiaramente ogni tipo di trattamento, riparazione o
ricostruzione eseguita sui campioni ceduti. Il socio è inoltre disponibile, nei
limiti delle proprie possibilità, a collaborare con istituzioni ed enti per la
valorizzazione del patrimonio mineralogico.
Articolo 7 - Le infrazioni al
codice deontologico
I membri che adotteranno comportamenti non in linea con il
codice deontologico
potranno essere oggetto di azioni disciplinari, nel rispetto delle modalità
previste dallo statuto sociale e in particolare dagli artt. 15, 16 e 17. La
valutazione, la contestazione e il provvedimento spettano al Consiglio Direttivo
dell'AMI che, a propria discrezione, in funzione della gravità dell’infrazione,
degli accertamenti possibili e di ogni qual altro documentato criterio, potrà
optare per la pubblicazione del provvedimento sul periodico sociale e/o
segnalazioni di altro tipo. Il Socio, nel rispetto delle normative vigenti, può
esercitare tutti i propri diritti al fine di ricorrere contro le decisioni del
Consiglio Direttivo.